sabato 5 maggio 2018

Articoli dal web: "Diritto d’autore e tutela del materiale fotografico sui social network"


La tutela del materiale fotografico, in un periodo, qual è il contemporaneo, caratterizzato da un forte impiego di sistemi informatici idonei al trasferimento delle immagini in formato digitale, costituisce un elemento fondante, posto alla base di una nuova interpretazione del diritto d’autore.
È pertanto necessaria un’analisi delle modalità di applicazione della Legge n. 633 del 1941 nell’odierno contesto di trasmissibilità delle opere dell’ingegno e del materiale fotografico in genere, con particolare attenzione allea tutela delle opere fotografiche.
La fotografie e l’opera fotografica: differenze
Per l’autore della fotografia vi è una differenziazione di tutela a seconda che si tratti di una semplice fotografia, ovvero di un’opera fotografica in senso tecnico, avente connotati di originalità e creatività della rappresentazione (anche secondo una soggettiva interpretazione dell’autore).
La legge sul diritto d’autore sancisce, infatti, una diversa garanzia che prevede una variazione di durata dell’applicazione dei principi previsti dalla stessa.
In caso si semplice fotografia, la tutela ha durata ventennale dal momento della produzione, con garanzia per l’autore di esclusiva sulla riproduzione e diffusione del materiale fotografato.
In caso di opera fotografica in senso tecnico, invece, l’autore dell’opera godrà dei diritti morali e patrimoniali già accennati per una durata pari alla vita intera dell’autore, e per settant’anni solari dopo il suo decesso.
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fonte immagine: web

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